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Il pino del vicino: pericolosità e rimedi


Il pino domestico, ampiamente diffuso lungo tutto il nostro litorale, delizia di turisti, poeti e scrittori, aspetto alto ed imponente, con il maltempo del 05 marzo 2015 si è manifestato in tutta la sua pericolosità: un gran numero di esemplari si è abbattuto su recinzioni, case e strade.

Se il brutto tempo ha fatto la sua parte, ci si deve chiedere se il pino domestico non possa essere considerato di per sè pericoloso.

La potenzialità di danno, prima del 5 marzo avvertita dall'opinione comune come possibilità remota, eventualità trascurabile, con il maltempo del 5 marzo ha assunto il volto reale di un vero problema, ed il pino domestico ha rivelato tutta la sua pericolosità se impiantato in zona abitata od urbana.

Prima nessuno dava credito a chi lamentava la presenza di un grosso pino nel fondo del vicino che incombeva minaccioso.

Dopo il 5 marzo tante persone hanno pianto i danni derivati dalla caduta di migliaia di pini domestici.

Quanto accaduto impone alcune considerazioni.

Il pino domestico non è originario della nostra zona: presente in larga misura nelle pianure laziali, è stato utilizzato nel nostro territorio come comodo sostituto del leccio, apprezzato per la sua velocità nella crescita e per la sua maestosità; nel periodo fascista è stato impiantato in gran numero anche come simbolo di potenza e maestosità.

In Versilia è stato impiantato in modo indiscriminato, sia in zone prive di abitazioni (ad esempio il parco della Versiliana), sia in zone abitate ed urbane.

Il problema si pone per le zone abitate ed urbane, dove il pino, per le proprie dimensioni, si è rivelato una pianta di per sé pericolosa se posto in vicinanza di costruzioni, e nel caso in cui nel fondo confinante a quello in cui viene impiantato sia presente una costruzione, anche se posto oltre i tre metri stabiliti dal codice civile come distanza minima dal confine.

Concorrono a renderlo ancor più pericoloso alcune circostanze che di seguito andrò ad esporre.

Dal punto di vista giuridico, in relazione alla pericolosità ed ai danni, si possono distinguere due situazioni:

1) quella del potenziale pericolo del pino e delle misure preventive;

2) quella della responsabilità a seguito di un danno da caduta di pino.

Nel primo caso (cioé quando vi è pericolo di danno) si può ottenere tutela attraverso l'azione di danno temuto prevista dall'art. 1172 del codice civile, che così recita: “il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore di un bene, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria ed ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.

L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali”.

Nel secondo caso (quando il danno è avvenuto) si applica il disposto dell'art. 2051 del codice civile intitolato “danno provocato da cose in custodia” che così recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

La responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. costutuisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Il danneggiato, per ottenere il risarcimento dal custode, deve dimostrare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.

Il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare che il danno è derivato da caso fortuito (nel nostro caso il fortissimo vento che ha flagellato la zona).

Ciò però non basta.

Il "custode" infatti deve anche essere stato diligente nella custodia.

Moltissimi pini però sono stati impiantanti e vengono allevati in modo negligente.

Spesso provengono da allevamento in vivaio (sia in contenitore che in piena terra) che produce due grandi deformazioni:

- il fittone (cioé quella radice unica che si protende verso il basso) in un primo tempo ostacolato nel normale sviluppo verticale dal contenitore di allevamento in vivaio, poi spesso viene sistematicamente eliminato all'atto del rinvaso o dell'impianto a terra;

- le radici orizzontali sono spesso tagliate e, comunque impedite nel loro allungamento tanto dalle pareti del contenitore che dal terreno esterno alla zolla di lavorazione:

Con il passare degli anni i pini messi a dimora in siti non ottimali manifestano una serie di problematiche significative dal punto di vista della stabilità quali:

- il cedimento per ribaltamento della zolla radicale (poco estesa, senza fittone e non ancorata al terreno);

- il cedimento del fusto o parti di esso;

- la rottura ed il cedimento di rami appesantiti da carichi aggiuntivi (vento, pioggia, neve).

In occasione del fortunale del 05 marzo quasi tutti i pini sradicati apparivano con l'impianto radicale ribaltato in blocco, le radici orizzontali poco estese e soprattutto senza fittone verticale, per cui il pino, quando era in piedi, risultava appena appoggiato (non ancorato) al terreno.

Le cautele da adottarsi nella manutenzione del pino poi sono:

- tenere la chioma leggera, eliminare i rami secchi e non lasciare monconi di potatura, affidandosi per la potatura a ditte qualificate e competenti, eventualemente affiancate ad un alboricoltore esperto (dottore agronomo o dottore forestale), che calcolino la migliore proporzione tra chioma, altezza e stazza dell'albero, tenendo conto che maggiore è lo sviluppo in altezza del pino e della chioma maggiore è la possibilità di caduta dell'albero a causa del vento;

- verificare il tipo di terreno in cui il pino vegeta: se il terreno è di riporto, compatto, argilloso e poco permeabile, ci sono più probabilità che la pianta sviluppi radici superficiali, con poco potere ancorante;

- non irrigare!! Un elevato contenuto di umidità unitamente a terreni pesanti ed asfittici favorisce lo sviluppo di funghi agenti di marciume radicale;

- la presenza si radici strozzanti può diventare un serio problema strutturale per lo sviluppo dell'albero, in quanto può portarlo a deperimento fisiologico oppure limitare il normale sviluppo dei contrafforti portanti, con pericolo per la stabilità dell'albero;

- verificare se il fusto incrementa la sua (ove presente) naturale inclinazione;

- controllare se vi è sollevamento della zolla radicale, sintomo di problemi dell'apparato radicale o di cedimenti dovuti alla spinta del vento

- valutare lo stato vegetativo della chioma, che deve essere di colore verde intenso, non deve essere seccagginosa o con aghi poco sviluppati (sintomi di marciume radicale o anche di qualche insetto);

- verificare che la pianta produca una fruttificazione normale (non scarsa).

- Inoltre una pianta, quando è vecchia, deve essere abbattuta e sostituita.

Tali accortezze rendono un pino più forte e sicuro, fermo restando che, a mio parere, nessuna pianta di dimensioni eccezionali (come il pino) dovrebbe essere affiancata ad un'abitazione (soprattutto di altri) in quanto le grandi dimensioni non la rendono sicura.


Tutte le suddette circostanze possono aiutare per ottenere tutela giudiziale sia in senso preventivo, attraverso l'azione di danno temuto prevista dall'art. 1172 del codice civile (quando si teme che dalla presenza di un albero di pino derivi un danno), sia nel caso in cui la caduta di un pino abbia provocato un danno.

Avv. Luca Barberi


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